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Ci
permettiamo di indirizzarVi questa comunicazione a
seguito di molteplici segnalazioni pervenuteci da
imprese nostre Associate circa talune perplessità
emerse in relazione all’ormai prossimo
recepimento della Direttiva 2003/15/CE del 27
febbraio 2003 e, in particolare, circa il dubbio
che, a far tempo dall’11 marzo 2005, le catene
distributive possano rifornirsi unicamente di
cosmetici conformi alle nuove norme a prescindere
dal fatto che la loro immissione in commercio sia
avvenuta prima dell’11 marzo 2005.
Per la verità, la direttiva in questione prevede
che a partire dall'11 marzo 2005 nessun
fabbricante o importatore stabilito nella Comunità
immetta sul mercato prodotti cosmetici non
conformi alle nuove norme (in corso di recepimento
nel nostro ordinamento), ma non prevede affatto
restrizioni nella cessione al consumatore finale
al quale potranno legittimamente essere consegnati
(ceduti) cosmetici conformi alle norme previgenti
a condizione che siano stati immessi in commercio
entro il 10 marzo 2005. Tale impianto normativo
appare confermato nel decreto legislativo in corso
di adozione nel cui testo è, anzi, prevista
espressamente la possibilità che la cessione al
consumatore dei prodotti conformi alle norme
previgenti avvenga fino all’esaurimento delle
scorte.
In questo contesto, ci permettiamo di esporVi di
seguito alcune considerazioni che auspichiamo
possano essere utili a fugare gli eventuali dubbi
sull’argomento, consapevoli, peraltro, che la
definitiva chiarezza in materia possa provenire
solo dalle Istituzioni nazionali competenti con le
quali comunque, come diremo tra breve, abbiamo da
tempo avviato un costruttivo percorso
collaborativo in vista della condivisione di
un’interpretazione delle norme fedele alla
volontà del legislatore comunitario e quanto più
possibile uniforme a quella degli altri Stati
membri.
Come è noto, la direttiva in questione ha
stabilito l’introduzione, quando appropriata, di
due nuove disposizioni di etichettatura:
- l’indicazione, per i prodotti che hanno una
durata minima superiore a 30 mesi, del periodo
post-apertura (meglio noto come PaO) rappresentato
da un vasetto di crema aperto, completato
dall’intervallo di tempo (indicato con un numero
ed espresso in mesi), seguito dalla lettera
“M” posizionato all’interno o vicino al
simbolo del vasetto aperto che, comune a tutta
l’Unione Europea, è stato adottato con la
Direttiva 2003/80/CE del 5 settembre 2003. Su
alcuni prodotti, come ad esempio i monouso o
quelli per i quali, in funzione della composizione
e del confezionamento, il rischio di alterazioni
è pressoché nullo (es. prodotti che non
consentono un diretto contatto fra contenuto ed
ambiente esterno, come i prodotti spray sotto
pressione), il simbolo non comparirà in quanto
non necessario.
- l’indicazione, all’interno dell’elenco
degli ingredienti, della presenza di una o più
delle 26 molecole individuate dal Comitato
Scientifico per i Prodotti destinati al
Consumatore (SCCP) come causa importante di
reazioni allergiche da contatto tra i consumatori
allergici ai profumi.
In Italia, tuttavia, il decreto legislativo di
recepimento della Direttiva 2003/15/CE, è stato
approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 3
febbraio ma si attende la sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale agli effetti dell’entrata in
vigore.
Al fine di favorire un’effettiva armonizzazione
delle nuove norme ed un’omogenea applicazione
delle stesse sul territorio della Comunità, negli
ultimi mesi è stata discussa con le istituzioni
dell’UE e le autorità competenti degli Stati
Membri l’interpretazione del termine
“immissione sul mercato” dal momento che, come
sopra ribadito, non potranno essere immessi in
commercio prodotti non conformi alle nuove norme a
partire dall’11 marzo 2005.
Ad oggi 12 paesi dell’Unione, tra cui Francia,
Germania, Regno Unito, Spagna, ed Olanda che
rappresentano più del 70% del mercato cosmetico
nell’UE, hanno ufficialmente interpretato il
termine “immissione sul mercato” come la prima
messa a disposizione del prodotto (a titolo
gratuito o oneroso) in vista della distribuzione
e/o utilizzazione sul mercato comunitario. Tale
interpretazione è pienamente conforme ai principi
affermati nelle direttive cosiddette del nuovo
approccio ed in esito ad essa è lecito concludere
che la messa a disposizione per il commercio possa
coincidere con l’invio dei prodotti al (proprio)
magazzino in vista della successiva distribuzione.
Le autorità italiane non hanno ad oggi espresso
formale adesione a tale linea anche perché si
tratterebbe, in effetti, di interpretare una norma
non ancora entrata in vigore. Tuttavia è più che
auspicabile un allineamento a tale indirizzo anche
a tutela del principio della libera circolazione
delle merci in seno al territorio comunitario che
presuppone una parità di trattamento a parità di
condizioni.
Desideriamo inoltre rammentare quanto anticipato
in apertura di questa lettera cioè vale a dire
che è indubbio come il legislatore comunitario e
quello domestico abbiano previsto che i cosmetici
immessi precedentemente (rispetto all’11 marzo
2005) sul mercato possano continuare ad essere
ceduti al consumatore fino a totale esaurimento
delle scorte. Non vi sono quindi elementi
normativi per supportare il ritiro dal mercato dei
cosmetici non conformi alle nuove norme, a
condizione che siano conformi alle previgenti e
che siano stati immessi in commercio entro il 10
marzo 2005.
In tale contesto appare quindi scontato - ma prima
ancora legittimo - che, per un certo periodo, si
possano trovare sugli scaffali di tutta l’Unione
Europea cosmetici conformi e “difformi” alla
Direttiva 2003/15/CE.
Ancora, giova altresì rammentare che in esito a
quanto convenuto fra la Commissione UE, le Autorità
competenti nazionali, le associazioni consumatori
ed industria cosmetica nella riunione dell’Ad
Hoc Working Party Cosmetics del 19 aprile 2004,
anche in tempo successivo all’11 marzo 2005,
potranno essere immessi sul mercato cosmetici
privi dell’indicazione del PaO in quanto
appartenenti alle categorie che possono essere
esentate.
Sarà compito di Unipro comunicare con
sollecitudine, trasparenza e precisione le
evoluzioni tecnico-normative sugli argomenti in
discussione nel settore. Evoluzioni sulle quali ci
permetteremo di tenerVi al corrente al fine di
favorire la massima collaborazione doverosa tra
tutti gli attori di un percorso di armonizzazione
normativa.
Cordiali saluti.
Gianfranco Di Natale
Direttore Generale
Fonte:
www.unipro.org
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