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11/03/05  Fonte: www.unipro.org

Data di adeguamento delle nuove disposizioni di etichettatura dei prodotti cosmetici.

Ci permettiamo di indirizzarVi questa comunicazione a seguito di molteplici segnalazioni pervenuteci da imprese nostre Associate circa talune perplessità emerse in relazione all’ormai prossimo recepimento della Direttiva 2003/15/CE del 27 febbraio 2003 e, in particolare, circa il dubbio che, a far tempo dall’11 marzo 2005, le catene distributive possano rifornirsi unicamente di cosmetici conformi alle nuove norme a prescindere dal fatto che la loro immissione in commercio sia avvenuta prima dell’11 marzo 2005.

Per la verità, la direttiva in questione prevede che a partire dall'11 marzo 2005 nessun fabbricante o importatore stabilito nella Comunità immetta sul mercato prodotti cosmetici non conformi alle nuove norme (in corso di recepimento nel nostro ordinamento), ma non prevede affatto restrizioni nella cessione al consumatore finale al quale potranno legittimamente essere consegnati (ceduti) cosmetici conformi alle norme previgenti a condizione che siano stati immessi in commercio entro il 10 marzo 2005. Tale impianto normativo appare confermato nel decreto legislativo in corso di adozione nel cui testo è, anzi, prevista espressamente la possibilità che la cessione al consumatore dei prodotti conformi alle norme previgenti avvenga fino all’esaurimento delle scorte.

In questo contesto, ci permettiamo di esporVi di seguito alcune considerazioni che auspichiamo possano essere utili a fugare gli eventuali dubbi sull’argomento, consapevoli, peraltro, che la definitiva chiarezza in materia possa provenire solo dalle Istituzioni nazionali competenti con le quali comunque, come diremo tra breve, abbiamo da tempo avviato un costruttivo percorso collaborativo in vista della condivisione di un’interpretazione delle norme fedele alla volontà del legislatore comunitario e quanto più possibile uniforme a quella degli altri Stati membri.

Come è noto, la direttiva in questione ha stabilito l’introduzione, quando appropriata, di due nuove disposizioni di etichettatura:

- l’indicazione, per i prodotti che hanno una durata minima superiore a 30 mesi, del periodo post-apertura (meglio noto come PaO) rappresentato da un vasetto di crema aperto, completato dall’intervallo di tempo (indicato con un numero ed espresso in mesi), seguito dalla lettera “M” posizionato all’interno o vicino al simbolo del vasetto aperto che, comune a tutta l’Unione Europea, è stato adottato con la Direttiva 2003/80/CE del 5 settembre 2003. Su alcuni prodotti, come ad esempio i monouso o quelli per i quali, in funzione della composizione e del confezionamento, il rischio di alterazioni è pressoché nullo (es. prodotti che non consentono un diretto contatto fra contenuto ed ambiente esterno, come i prodotti spray sotto pressione), il simbolo non comparirà in quanto non necessario.

- l’indicazione, all’interno dell’elenco degli ingredienti, della presenza di una o più delle 26 molecole individuate dal Comitato Scientifico per i Prodotti destinati al Consumatore (SCCP) come causa importante di reazioni allergiche da contatto tra i consumatori allergici ai profumi.

In Italia, tuttavia, il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2003/15/CE, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 3 febbraio ma si attende la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale agli effetti dell’entrata in vigore.

Al fine di favorire un’effettiva armonizzazione delle nuove norme ed un’omogenea applicazione delle stesse sul territorio della Comunità, negli ultimi mesi è stata discussa con le istituzioni dell’UE e le autorità competenti degli Stati Membri l’interpretazione del termine “immissione sul mercato” dal momento che, come sopra ribadito, non potranno essere immessi in commercio prodotti non conformi alle nuove norme a partire dall’11 marzo 2005.

Ad oggi 12 paesi dell’Unione, tra cui Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, ed Olanda che rappresentano più del 70% del mercato cosmetico nell’UE, hanno ufficialmente interpretato il termine “immissione sul mercato” come la prima messa a disposizione del prodotto (a titolo gratuito o oneroso) in vista della distribuzione e/o utilizzazione sul mercato comunitario. Tale interpretazione è pienamente conforme ai principi affermati nelle direttive cosiddette del nuovo approccio ed in esito ad essa è lecito concludere che la messa a disposizione per il commercio possa coincidere con l’invio dei prodotti al (proprio) magazzino in vista della successiva distribuzione.

Le autorità italiane non hanno ad oggi espresso formale adesione a tale linea anche perché si tratterebbe, in effetti, di interpretare una norma non ancora entrata in vigore. Tuttavia è più che auspicabile un allineamento a tale indirizzo anche a tutela del principio della libera circolazione delle merci in seno al territorio comunitario che presuppone una parità di trattamento a parità di condizioni.

Desideriamo inoltre rammentare quanto anticipato in apertura di questa lettera cioè vale a dire che è indubbio come il legislatore comunitario e quello domestico abbiano previsto che i cosmetici immessi precedentemente (rispetto all’11 marzo 2005) sul mercato possano continuare ad essere ceduti al consumatore fino a totale esaurimento delle scorte. Non vi sono quindi elementi normativi per supportare il ritiro dal mercato dei cosmetici non conformi alle nuove norme, a condizione che siano conformi alle previgenti e che siano stati immessi in commercio entro il 10 marzo 2005.

In tale contesto appare quindi scontato - ma prima ancora legittimo - che, per un certo periodo, si possano trovare sugli scaffali di tutta l’Unione Europea cosmetici conformi e “difformi” alla Direttiva 2003/15/CE.

Ancora, giova altresì rammentare che in esito a quanto convenuto fra la Commissione UE, le Autorità competenti nazionali, le associazioni consumatori ed industria cosmetica nella riunione dell’Ad Hoc Working Party Cosmetics del 19 aprile 2004, anche in tempo successivo all’11 marzo 2005, potranno essere immessi sul mercato cosmetici privi dell’indicazione del PaO in quanto appartenenti alle categorie che possono essere esentate.

Sarà compito di Unipro comunicare con sollecitudine, trasparenza e precisione le evoluzioni tecnico-normative sugli argomenti in discussione nel settore. Evoluzioni sulle quali ci permetteremo di tenerVi al corrente al fine di favorire la massima collaborazione doverosa tra tutti gli attori di un percorso di armonizzazione normativa.

Cordiali saluti.
Gianfranco Di Natale
Direttore Generale            
Fonte: www.unipro.org

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